DETTAGLI DIMENTICATI?

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, Denominazione e Sede)

E' costituita con sede nel Comune di Rosciano (PE) la Società Cooperativa Sociale denominata "AD ALTIORA - Società Cooperativa Sociale". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 111-septies Disp. Att. Codice Civile, la Cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 381/1991, è di diritto a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 Codice Civile. Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. 460/97, è ONLUS di diritto. Beneficia conseguentemente di tutte le norme di carattere agevolativo previste dalla normativa vigente.

La società ha sede nel Comune di Rosciano (PE).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Agisce in rapporto ad essi, animandoli con la luce proveniente dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e della Regola di San Benedetto:

1) centralità e dignità della persona umana, soprattutto nelle situazioni di maggior bisogno e debolezza;

2)priorità dell'uomo rispetto alle logiche del profitto;

3)totale disponibilità all'ascolto reciproco, accoglienza e rispetto dei bisogni di tutti, collaboratori e fruitori dei servizi;

4)attenzione a sviluppare le potenzialità della persona, considerata nella sua globalità, nell'unità delle sue dimensioni e nel contesto delle sue relazioni,secondo l'approccio dell'empowerment, che valorizza e mobilita le risorse disponibili e rigetta ogni forma di assistenza passivizzante;

5)personalizzazione degli interventi, per soddisfare i bisogni e sviluppare le capacità specifiche di ciascuno,secondo il principio della "discretio";

6)concezione del lavoro come ambito fondamentale di realizzazione dell'umano, che consente all'uomo di partecipare e continuare l'opera della creazione, disvelando la bellezza, la verità e la bontà dell'essere, e di contribuire all'edificazione della giustizia e della pace, in spirito di servizio responsabile, di relazioni fraterne e di carità premurosa;

7) valorizzazione delle risorse di tutti i collaboratori mediante un'organizzazione del lavoro efficace ed efficiente;

8) clima aziendale sereno e collaborativo basato su un sistema di comunicazione aperta, rispetto e fiducia reciproca, conoscenza e condivisione degli scopi e delle strategie aziendali, coinvolgimento e partecipazione attiva e responsabile, sussidiarietà tra ruoli e funzioni, nella consapevolezza che "insieme si può";

9) approccio alla qualità sintetizzato nel motto "fare bene il bene", che si esprime nel benessere e soddisfazione di tutti gli stakeholder della Cooperativa, nella professionalità degli operatori, nell'organizzazione funzionale al raggiungimento degli scopi sociali ed al soddisfacimento dei bisogni di tutti, nell'eccellenza dei servizi erogati;

10) impegno a vivere l'azienda come una comunità di persone in cui si sviluppano relazioni positive e interdipendenti in vista di obiettivi comuni e del benessere di tutti e di ciascuno;

11) consapevolezza ed impegno a perseguire il bene comune, considerando e trattando l'altro sempre come fine e mai come mezzo delle proprie azioni.

Per attuare questi principi la Cooperativa, oltre ad utilizzare modalità di governance e gestionali pertinenti e consoni allo spirito cooperativistico, si impegna ad organizzare momenti obbligatori di condivisione e di formazione per tutti i soci e collaboratori, come occasioni di crescita personale e collettiva intorno ai valori e principi suddetti. Questo spirito di crescita e miglioramento continuo è ben sintetizzato nel nome stesso della Cooperativa "Ad Altiora", che esprime la tensione di ognuno e di tutti, operatori, fruitori dei servizi ed organizzazione, verso mete e traguardi sempre più alti, per favorire la massima realizzazione possibile del potenziale di ciascuno.

La Cooperativa inoltre, per poter curare nel modo migliore gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, si impegna a cooperare attivamente, in tutti i modi possibili e secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, con altri enti cooperativi, imprese, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, rispettando il principio di parità di trattamento e dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, purché compatibile con la posizione di socio.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa, nell'ambito delle attività di cui alla legge 381/91 art. 1 lettera A), si propone di promuovere la gestione diretta e/o in convenzione/accreditamento di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali, educativi e formativi.

A tal fine la Società Cooperativa, avvalendosi prioritariamente dell'opera dei soci e in via sussidiaria di consulenti, collaboratori esterni, lavoratori dipendenti e volontari, istituisce e gestisce centri, strutture e servizi nei predetti campi di intervento che a mero titolo esemplificativo possono essere:

- Assistenza sociale, domiciliare, psicologica e sanitaria;assistenza infermieristica; assistenza medico-generica e specialistica;

- Istituzione e gestione di servizi e strutture sociali e socio-sanitarie territoriali, residenziali e diurni in forma privata, accreditata o convenzionata;

- Istituzione e gestione di studi medici, psicoterapici e consulenziali, poliambulatori, centri di riabilitazione ed altre strutture sanitarie;

- Istituzione e gestione, in strutture pubbliche e/o private, in forma privata o convenzionata, di scuole dell'infanzia, nidi d'infanzia, micro-nidi, centri di bambini e genitori, centri gioco, ludoteche, servizi domiciliari per la prima infanzia, baby club, servizi di babysitting, dopo-scuola, centri di aggregazione giovanile ed altri servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza a domicilio e in strutture pubbliche e private;

- Istituzione e gestione di scuole private e paritarie di ogni ordine e grado e di centri di istruzione e formazione professionale;

- Istituzione e gestione di servizi per giovani e minori di educazione dell'affettività e della sessualità, di educazione ambientale, alla salute ed alla convivenza civile;

- Istituzione e gestione di consultori familiari, centri e sportelli di informazione per le famiglie e di altri servizi alla famiglia e a tutti i suoi componenti nelle varie fasi del suo ciclo di vita;

- Istituzione e gestione di centri e servizi di educazione e rieducazione cognitiva, linguistica, emotiva, psico-motoria e funzionale, attraverso servizi riabilitativi, terapeutici ed espressivo-artistici;

- Istituzione e gestione di servizi psico-educativi e riabilitativi per alunni con difficoltà di apprendimento e consulenziali-formativi per insegnanti e genitori;

- Assistenza educativa specialistica per disabili all'interno delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;

- Servizio di pre e post-scuola: accoglienza, assistenza allo studio, attività artistiche, espressive, motorie, sportive, ludiche, di intrattenimento ed educative in genere;

- Servizio di assistenza al trasporto scolastico;

- Servizio di accompagnamento al trasporto;

- Istituzione e gestione di servizi sociali, educativi, formativi ed orientativi in ambito scolastico e professionale finalizzati all'inclusione sociale, inserimento e re-inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati in genere;

- Istituzione e gestione di servizi educativi, orientativi, formativi, consulenziali, coaching e counseling per giovani, adulti, minori in difficoltà e/o in stato di bisogno, anche in collaborazione con scuole, istituzioni ed altri organismi del territorio;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative, aggregative, sportive, informativo-consulenziali, animazione artistica (spettacoli, concerti, attività teatrali, espressive, ecc.), connesse a divertimenti, intrattenimenti, occupazione del tempo libero e promozione turistica rivolte ad anziani, minori, portatori di handicap e soggetti svantaggiati;

- Organizzazione e gestione di colonie estive rivolte ad anziani, minori, portatori di handicap e soggetti svantaggiati;

- Attività di formazione, informazione e orientamento professionale in forma corsuale e/o individualizzata rivolta ai propri soci e collaboratori;

- Formulazione, gestione e partecipazione in progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale e di solidarietà internazionale per le categorie più svantaggiate;

- Gestione e fornitura di altri servizi sociali, socio-sanitari ed educativi alla persona in ambito domiciliare e/o in strutture residenziali e diurne;

- Istituzione e gestione di servizi accessori e complementari e/o direttamente connessi a quelli oggetto dell'attività sociale.

La Cooperativa, per il raggiungimento dei suoi fini e per il conseguimento degli scopi sociali, potrà effettuare ogni altra attività similare o connessa a quelle precedentemente indicate.

Tra l'altro e a titolo esemplificativo, essa potrà:

a) stipulare convenzioni con enti pubblici, partecipare a pubblici appalti e a licitazioni private o acquisire commesse di lavoro sotto qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente;

b) effettuare tutte le iniziative utili all'elevazione morale, materiale, professionale e spirituale dei soci, secondo i principi della mutualità;

c) promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza, di solidarietà e di risparmio dei soci, raccogliendo ed erogando prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

d) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Infine la Cooperativa potrà:

a) assumere interessi e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque complementari all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione, su delibera dell'Organo amministrativo, ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, ad associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali, ad altre associazioni ed organismi locali, nazionali ed internazionali, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) costituire fondi per lo sviluppo, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n.° 59 e sue eventuali norme modificative ed integrative.

Titolo III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono diventare soci sia persone fisiche sia persone giuridiche, purché condividano le finalità della Cooperativa.

I soci cooperatori:

" concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

" partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

" contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

I soci cooperatori possono essere:

a) Soci ordinari. Sono i soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali. A norma dell'art. 1, comma 3  della legge 142/01 e successive modificazioni, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in conformità con l'apposito regolamento interno per le prestazioni lavorative dei soci previsto dall'art. 6 della suddetta legge, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Sono soci ordinari anche i soci fruitori dei servizi erogati dalla cooperativa sociale. Possono altresì esser soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali, nonché le Associazioni, le Società, le Fondazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

b) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Potrà essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nella gestione dei servizi effettuati in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 art. 2 legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera dell'Organo amministrativo con la quale coloro che ne abbiano fatto richiesta vengano ammessi in detta categoria dovrà stabilire: a) la durata dell'appartenenza dei soci a tale categoria speciale, che non potrà comunque superare il limite di cinque anni previsto dalla legge; b) i criteri e le modalità con cui si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa; c) l'importo della retribuzione e degli altri diritti loro spettanti.

I soci appartenenti alla categoria speciale devono adempiere tutti i doveri previsti per i soci lavoratori ordinari, possono partecipare all'assemblea dei soci, ma non hanno diritto di voto, non possono rappresentare altri soci, non possono essere eletti alle cariche sociali e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico (lavorativo), allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel Libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Incompatibilità)

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale e cittadinanza;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della propria qualificazione e condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

f) la dichiarazione, per i soci lavoratori, di conferimento del proprio lavoro secondo le necessità della Cooperativa;

g) l'indicazione delle altre cooperative, società, associazioni, enti, ecc., ai quali l'aspirante socio è eventualmente già iscritto o con cui collabora, specificando i titoli e le relative funzioni;

h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale sottoscritta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e, se i presupposti del recesso non sussistono, deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici (lavorativi) tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque: nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redattoai sensi dell'art. 6 della legge 142/01; nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; nel caso di socio fruitore, qualora non fruisca, in modo diretto o indiretto, dei servizi della Cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che ineriscono il rapporto mutualistico o che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi le disposizioni del presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni al versamento del valore delle quote di capitale sociale sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di partecipare alla Cooperativa;

h) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi danni materiali, morali o d'immagine alla Cooperativa, o che fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ai soci uscenti, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società, e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art.16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La domanda di rimborso, da parte dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto: verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Inoltre, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

Art. 17 (Trattamento economico dei soci lavoratori)

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati dallo specifico regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge 142/2001.

Nell'ambito del rapporto socio-cooperativa il lavoro del socio rappresenta in ogni caso l'adempimento del contratto sociale che permette il raggiungimento degli scopi mutualistici e sociali della Cooperativa.

L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo, secondo la disciplina prevista dalla legge 142/2001.

Art. 18 (Prestito da soci)

La Cooperativa, quale efficace strumento di autofinanziamento, nonché al fine di stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, ha facoltà di percepire prestiti da parte dei soci. Tale attività, finalizzata alla raccolta di capitale da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il versamento delle quote sociali, con i conferimenti e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Cooperativa.

L'importo massimo del prestito sociale effettuato da ciascun socio non può eccedere i limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Uno specifico regolamento, predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci, deve provvedere a regolare le modalità di funzionamento del prestito.

Titolo IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500/00 (cinquecento).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di € 500/00 (cinquecento).

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire lequote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge: il valore nominale di ciascuna quota è determinato in € 100,00 (cento/00);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale, formata con la quota degli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da altri fondi e riserve costituiti dall'Assemblea e/o previsti per legge o per statuto.

L'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, potrà deliberare la variazione del valore unitario della quota sociale. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sono sempre nominative e nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 (centomila) euro, o diverso valore previsto dalle leggi vigenti.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

a) a Riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

Gli utili residui potranno essere destinati:

c) ad eventuale rivalutazione gratuita delle quote del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi ai soci in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) ristorni.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

· erogazione diretta;

· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

· emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo amministrativo;

c) l'Organo di controllo, se nominato;

Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax, e-mail, e, in aggiunta ad uno dei detti sistemi, mediante esposizione nella bacheca della Società presso la sede sociale e amministrativa della società, il tutto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza (contando la data di spedizione), contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti chel'Organo di controllo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposti.

Art. 30 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

4) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo e del suo Presidente;

5) procede all'eventuale nomina del Revisore contabile, se necessario;

6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai membri dell'Organo di controllo ed al Revisore contabile, se nominati;

7) approva i regolamenti interni predisposti dall'Organo amministrativo, in particolare il regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dell'Organo di controllo e del Revisore contabile, se nominati;

9) delibera l'eventuale variazione del valore unitario della quota sociale, con le modalità stabilite nell'art. 24;

10) delibera circa l'erogazione, compatibilmente con la situazione economica della Cooperativa, dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 142/2001;

11) delibera l'eventuale piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte, nonché il piano di avviamento secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 142/2001;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Art. 31 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto; l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla chiusura di questa e comunque dalla data di ricezione del verbale dell'Assemblea.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 33 (Modalità per le votazioni e verbale dell'Assemblea)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Non è ammesso il voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

I soci possono esprimere il voto per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quando tale possibilità venga deliberata dall'Organo amministrativo in sede di predisposizione dell'ordine del giorno. In tal caso, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti posseduto; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 34 (Diritto al voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22, secondo, terzo e quarto comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altri soci aventi diritto al voto, appartenenti alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non siano membri degli Organi amministrativi e di controllo o dipendenti della società, come disposto nell'art. 2372 del codice civile, che viene applicato in quanto compatibile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cooperativa è impugnabile a norma dell'art. 2377 codice civile, che viene applicato in quanto compatibile.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea, con voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede, allo stesso modo, alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 36 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Il primo Organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Amministratore unico è nominato fino a revoca o dimissioni, mentre gli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli Amministratori si applicano le clausole di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 codice civile.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 37 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Ad essi è attribuita anche la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'Organo amministrativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

c) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

d) deliberare in merito a tutte le operazioni, compiere e stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni di ogni genere inerenti all'attività sociale, descritti nell'art. 4 del presente statuto;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

f)conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione;

g) istituire Comitati tecnici con funzioni meramente consultive, predisponendo l'eventuale regolamento e determinando l'eventuale compenso;

h) assumere e licenziare il personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

l)compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificatamente nell'apposita relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella medesima relazione l'Organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli organi delegati riferiscono all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo,se nominato, ogni sei mesi sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenze o altri mezzi di telecomunicazione; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea o nell'atto costitutivo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

I compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea.

E' consentito agli Amministratori svolgere le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite e previa delibera dell'Organo amministrativo, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Art. 42 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, può essere monocratico o collegiale, come previsto dal D.L. 5/2012. Se collegiale, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il nuovo Organo è stato ricostituito.Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. E' consentito all'Organo di controllo di svolgere le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

L'Organo di controllo esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 43 (Cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri dell'Organo di controllo)

Non possono essere eletti a membri dell'Organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della società;

b) coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c) coloro che ricadono nelle altre cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni dell'Organo di controllo, se nominato, decade dall'ufficio.

Art. 44 (Poteri dell'Organo di controllo)

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo è attribuita anche la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 3, del codice civile, sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010.

Nell'esercizio della funzione di controllo contabile, l'Organo di controllo:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

L'Organo di controllo, se nominato, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche attraverso audio o video conferenze o altri mezzi di telecomunicazione; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

L'Organo di controllo, se nominato, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I membri dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

L'Organo di controllo può chiedere agli Amministratori documenti e notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, utili anche al fine del controllo contabile.

Delle riunioni dell'Organo, degli accertamenti ed ispezioni anche individuali, deve redigersi verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

L'Organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificatamente nell'apposita relazione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, l'Organo di controllo deve convocare l'Assemblea. L'Organo di controllo può altresì, previa comunicazione all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto, l'Organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Titolo VII

CONTROVERSIE

Art. 45 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 46 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 2.000/00 (duemila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'Associazione di categoria di riferimento della società.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Titolo VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c) e dei dividendi eventualmente maturati;

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 30, punto 7).

Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to Giuseppe SCIPIONE

"   Sara DI BLASIO

"   Giacomo COLABATTISTA

"   Gianfranco DI BLASIO

"   Marco BULFERI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PESCARA, lì 4 agosto 2015

 

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